1. Il difensore civico dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile. In ogni caso il difensore civico resta in carica fino all'insediamento del successore. 2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale solo per grave violazione della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero per accertata e documentata inefficienza. Il diritto di iniziativa spetta al Sindaco, ad almeno tre consigli di circoscrizione o ad almeno un quinto dei consiglieri comunali, tramite una proposta sottoscritta e motivata. 3. I cittadini possono chiedere la revoca del difensore civico con proposta motivata, sottoscritta da almeno mille cittadini. La proposta è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo alla data di presentazione della proposta stessa. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il difensore civico ha facoltà di presentare memorie ed osservazioni entro i dieci giorni precedenti a quello fissato per la riunione del Consiglio, il quale esamina la proposta e decide con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la proposta di revoca venga accolta, il Difensore cessa dall'incarico con effetto immediato. 5. Oltre che per revoca, il difensore civico cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni o impedimento grave. |