1. All'incarico di Difensore civico deve essere eletta persona che, per titoli di studio e per esperienze curriculari, offra garanzie di competenza, di probità, di indipendenza e di obiettività di giudizio. 2. Ai fini di cui al precedente comma, le candidature alla carica di Difensore civico, devono essere corredate da apposito curriculum e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai successivi commi. 3. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere. Inoltre sono ineleggibili: a) coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva; b) gli assessori; c) i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria; d) i componenti del Comitato regionale di controllo; e) coloro che siano stati candidati nelle consultazioni elettorali amministrative immediatamente precedenti e non siano stati eletti. 4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste ai precedenti commi, il Consiglio la contesta al Difensore civico a mezzo del suo Presidente. Il Difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause. 5. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al precedente comma, il Consiglio, tenendo conto delle sue osservazioni, invita il Difensore civico a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove le ritenga sussistenti. Qualora il Difensore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. |