1. Entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio comunale neoletto, il Sindaco dispone l'affissione, all'Albo pretorio e nei principali luoghi della città, di un avviso pubblico con il quale si informano i cittadini della possibilità di presentare domanda di candidatura all'incarico di Difensore civico comunale. 2. L'avviso di cui al precedente comma deve in particolare contenere: a) i requisiti richiesti per la carica; b) la durata in carica e le cause di revoca; c) il termine per la presentazione delle candidature. 3. La Conferenza dei capigruppo valuta la regolarità delle candidature e la congruità dei curricula presentati ai sensi del comma 2 del successivo art.60. 4. Le candidature, unitamente ai verbali della Conferenza dei capigruppo, sono depositate in segretaria generale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la elezione del Difensore civico. 5. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale con votazione palese e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui neanche tale maggioranza venga raggiunta, si procede, sempre nella medesima seduta, ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse risultare paritario, si intende eletto il candidato più anziano per età. 6. Il Difensore civico, entro quindici giorni dalla sua elezione, rende la dichiarazione di accettazione e presta giuramento di fronte al Consiglio, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi, lo statuto ed i regolamenti e di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse della collettività, in piena libertà ed indipendenza". 7. Il Difensore civico entra in carica all'atto della prestazione del giuramento di fronte al Consiglio. |