1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione degli abitanti delle borgate rurali all'amministrazione locale. 2. La costituzione dell'organismo di partecipazione di una borgata rurale è di competenza del Consiglio comunale che nella relativa deliberazione definisce tra l'altro: a) la denominazione e la composizione dell'organismo; b) la durata in carica dell'organismo che comunque non può essere superiore a quella del Consiglio circoscrizionale; c) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo. 3. Il Consiglio circoscrizionale favorisce la partecipazione degli organismi delle borgate rurali ed in particolare: a) esamina i programmi e le proposte presentate dagli organismi; b) consulta gli organismi per iniziative o provvedimenti che riguardano la borgata; c) mette a disposizione la sede circoscrizionale per le riunioni degli organismi, compatibilmente con le disponibilità; d) assicura il collegamento fra gli organismi di partecipazione e la strutture burocratiche dell'ente. 4. Sui programmi e le proposte presentate dagli organismi di partecipazione, il Consiglio circoscrizionale si pronuncia con apposita deliberazione da trasmettere successivamente alla Giunta comunale per le valutazioni del caso. |