Comuni Italiani Art. 46 - Organismi di Partecipazione delle Borgate Rurali. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo IV - Istituti di Partecipazione
Art. 46 - Organismi di Partecipazione delle Borgate Rurali
1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione degli abitanti delle borgate rurali all'amministrazione locale.

2. La costituzione dell'organismo di partecipazione di una borgata rurale è di competenza del Consiglio comunale che nella relativa deliberazione definisce tra l'altro:
a) la denominazione e la composizione dell'organismo;
b) la durata in carica dell'organismo che comunque non può essere superiore a quella del Consiglio circoscrizionale;
c) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo.

3. Il Consiglio circoscrizionale favorisce la partecipazione degli organismi delle borgate rurali ed in particolare:
a) esamina i programmi e le proposte presentate dagli organismi;
b) consulta gli organismi per iniziative o provvedimenti che riguardano la borgata;
c) mette a disposizione la sede circoscrizionale per le riunioni degli organismi, compatibilmente con le disponibilità;
d) assicura il collegamento fra gli organismi di partecipazione e la strutture burocratiche dell'ente.

4. Sui programmi e le proposte presentate dagli organismi di partecipazione, il Consiglio circoscrizionale si pronuncia con apposita deliberazione da trasmettere successivamente alla Giunta comunale per le valutazioni del caso.

 
Altri Articoli:
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Art. 45 - Organizzazioni di Volontariato
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