1. Con le modalità previste dal regolamento il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse generale, la consultazione della popolazione comunale ovvero soltanto delle libere forme associative iscritte all'albo comunale delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale e degli organismi di partecipazione formalmente costituiti. 2. Ove si tratti di materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a particolari settori della popolazione comunale, ovvero a quelle associazioni, organizzazioni e organismi che operano nel campo di intervento interessato. 3. La consultazione può essere indetta anche per determinati settori della popolazione comunale ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse. 4. La consultazione, che deve svolgersi secondo criteri di snellezza e rapidità, può prevedere, in relazione alle materie in trattazione, una o più delle seguenti modalità: a) pubblica assemblea; b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine; c) interviste condotte da società specializzate o, comunque, da incaricati del Comune; d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un determinato termine. 5. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito. 6. Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione dandone adeguata motivazione. 7. Con regolamento sono disciplinate: a) la "Consulta dei giovani"; b) la "Consulta degli anziani"; c) la "Consulta degli immigrati", con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi degli immigrati residenti, che designa un suo rappresentante con diritto di parola in consiglio comunale in ordine ai temi riguardanti la vita e i problemi degli immigrati. |