1. Il comune, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza le attività, nel rispetto della autonomia delle relative organizzazioni. 2. Le organizzazione di volontariato possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale di cui al precedente articolo semplicemente dimostrando di essere già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994 n.11 e successive modificazioni, sempre che abbiano la sede principale o articolazione autonoma operante nel territorio comunale. 3. L'iscrizione nell'albo comunale è condizione necessaria perché le organizzazioni di volontariato possano instaurare rapporti con il Comune e, quindi, per accedere ai contributi, stipulare convenzioni e beneficiare delle prerogative previste al precedente art.44 per le libere forme associative. |