1. Il Comune favorisce la partecipazione delle libere forme associative all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva dell'ente. 2. Con regolamento è istituito e disciplinato l'Albo comunale delle libere forme associative. 3. Secondo le modalità previste dal regolamento, possono chiedere l'iscrizione all'albo le libere forme associative aventi requisiti di reale base associativa, trasparenza della gestione delle risorse, effettiva promozione di iniziative, nonché adeguato numero di associati. 4. Il Comune garantisce alle libere forme associative iscritte all'albo: a) la consultazione su materie di interesse generale o settoriale secondo quanto previsto dall'art. 47; b) la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e di eventuali altri atti fondamentali dell'ente; c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune; d) la eventuale corresponsione di benefici economici, compatibilmente con le disponibilità dell'ente, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. |