1. La partecipazione popolare all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunitą all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la pił elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e la popolazione. 2. La partecipazione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con istanze, petizioni, proposte, consultazioni ed altre forme di coinvolgimento alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attivitą amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunitą. |