1. Gli amministratori comunali, anche se non consiglieri, sono tenuti a rendere pubblica la situazione patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare durante lo svolgimento del loro mandato. A tal fine, entro tre mesi dalla nomina depositano presso la segreteria generale: a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili scritti nei pubblici registri, l'esercizio di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di amministratore o di sindaco di società; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.2. Sono inoltre tenuti a inviare annualmente copia della dichiarazione dei redditi e lo stato patrimoniale del proprio nucleo familiare alla segreteria dell'ente entro il 30 giugno. 3. Tali dichiarazioni sono liberamente consultabili da ogni cittadino presso la segreteria comunale. 4. Il regolamento consiliare stabilisce disposizioni attuative della norma di cui al presente articolo, anche prevedendo sanzioni disciplinari per i casi di inosservanza. |