1. Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Sindaco, nonché i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi di ordine pubblico. 3. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. 4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art.15 della legge 19 marzo 1990 n. 55. |