1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del sindaco. 2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |