1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia un consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni. 2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente art. 33, unitamente allo statuto del consorzio. 3. La costituzione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto. |