1. Il Comune può costituire un'unione con uno o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni pubbliche. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto deve stabilire gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, nonché le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 3. All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento comunale. |