1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale puņ stipulare apposite convenzioni con la provincia o con altri enti pubblici. 2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. 3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza dei componenti. 4. La convenzione puņ prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti. |