Comuni Italiani Art. 72 - Elezione. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo V - Partecipazione Popolare e Diritti dei Cittadini
Sez. VII - Difensore Civico
Art. 72 - Elezione
1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta e il Difensore civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

3. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale e può essere rieletto una sola volta.

4. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del Difensore civico dimessosi sono prorogati.

5. Per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico viene revocato dal Consiglio, su proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, con le stesse modalità di votazione stabilite per la sua elezione, ovvero con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Incompatibilità e Decadenza
Art. 71 - Difensore Civico
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