1. Il Consiglio comunale può istituire il Difensore civico a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Il Difensore civico è garante della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. 3. Su istanze di cittadini, di formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore civico segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta degli assessori comunali. 4. Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale degli organi del Comune. 5. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata; può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. |