1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alla Provincia. 2. Ogni elettore può promuovere anche i ricorsi amministrativi, compresi quelli gerarchici e quello straordinario al Capo dello Stato, può costituirsi parte civile, in via sostitutiva, nei procedimenti penali. 3. Il giudice ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Comune. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'attore popolare in caso di soccombenza. 4. Il Comune riconosce il ruolo delle associazioni ambientaliste di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, alle quali si estende il potere di proporre davanti al giudice ordinario le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale spettanti al Comune. In caso di soccombenza le spese processuali sono liquidate a carico dell'associazione, ovvero a loro favore nel caso di accoglimento dell'istanza. Le modalità di intervento del Comune sono normate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. |