1. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con la carica di: a) membro del parlamento e del governo, consigliere ed assessore regionale, provinciale, comunale, consigliere di circoscrizione, membro degli organi delle unità sanitarie locali; b) membro degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali; c) membro dei comitati regionali di controllo; d) dipendente statale e di enti pubblici in attività; e) amministratore e dipendente delle aziende speciali ed istituzioni, amministratore di enti e società a partecipazione comunale nonché revisore dei conti del Comune; f) consulente che presti la sua opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera precedente.2. Il Difensore civico decade dall'ufficio: a) per sopraggiunta ineleggibilità; b) per sopraggiunta incompatibilità qualora non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione; c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno. |