1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici previsti da tali leggi. 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabile. |