1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità di scelte e procedimenti, l'efficiente impiego di tali mezzi. 2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. 3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione adeguata per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. 4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione. 5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di obbligatorietà della dichiarazione di contribuzione redatta dal cittadino. 6. Con deliberazione dell'organo competente, viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie, perchè si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi. |