1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sulla base di analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, sulla base di altri idonei parametri di riferimento, acquisite le indicazioni dei Consigli Circoscrizionali, nonchè di rappresentanze di forze sociali, economiche e culturali operanti nella città. 3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio economico finanziario e della pubblicità . 4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica in apposita sessione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. (Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.) (1) (1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000. |