Comuni Italiani Art. 72 - La Gestione del Patrimonio. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo VIII - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilitą
Capo III - La Conservazione e Gestione del Patrimonio
Art. 72 - La Gestione del Patrimonio
1. La Giunta Comunale sovrintende all'attivitą di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalitą per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.

3. La Giunta Comunale designa i responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la pił elevata redditivitą dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilitą. Ai responsabili della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative.

4. Il Comune dispone dei propri beni patrimoniali in conformitą ai criteri e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, procedendo ad una gestione del patrimonio dell'Ente finalizzata in parte significativa a soddisfare le esigenze di natura sociale.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditivitą risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalitą stabilite dal regolamento.

7. Il Sindaco relaziona annualmente il Consiglio Comunale sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

 
Altri Articoli:
Art. 73 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 71 - Le Risorse del Patrimonio
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