(1) 1. L'Amministrazione Comunale riconosce le esigenze conoscitive ed informative della cittadinanza, con conseguente impegno a soddisfarle.2. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio dello stesso. 3. Il regolamento disporrà le altre forme di pubblicità più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti. 4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa e per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il Comune assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione e degli Enti o Aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato e dallo specifico regolamento comunale. 5. Il Comune provvederà a dotarsi di un Bollettino Ufficiale nel quale saranno pubblicati, per estratto, gli atti dell'Amministrazione di particolare rilevanza pubblica. Il Comune provvederà altresì a dotarsi di uun organo di informazione (2). 6. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, ne stabilirà la istituzione, la organizzazione, la periodicità e le modalità. 7. Annualmente il Sindaco relaziona il Consiglio Comunale in ordine all'andamento dei rapporti tra cittadini ed Amministrazione per quanto concerne il diritto all'accesso agli atti amministrativi. (1) delibera consiliare n. 130 del 25.8.1999. (2) delibera consiliare n. 130 del 25.8.1999. |