1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione, riconosciuto in via generale ai cittadini, ai rappresentanti indicati dalle associazioni debitamente iscritte nell'Albo municipale di cui all'art. 34 comma 3 del presente Statuto, viene riconosciuto il diritto di consultare presso la sede municipale o delle Circoscrizioni, senza alcuna formalità, copie degli atti relativi agli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali riguardanti questioni attinenti gli obiettivi propri dell'associazione, nonchè le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune; ai predetti rappresentanti viene altresì riconosciuto il diritto di accedere a tutte le informazioni divulgate, semprechè siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite. |