Comuni Italiani Art. 41 - Diritto di Informazione delle Associazioni. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo III - Diritto di Informazione e di Accesso
Art. 41 - Diritto di Informazione delle Associazioni
1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione, riconosciuto in via generale ai cittadini, ai rappresentanti indicati dalle associazioni debitamente iscritte nell'Albo municipale di cui all'art. 34 comma 3 del presente Statuto, viene riconosciuto il diritto di consultare presso la sede municipale o delle Circoscrizioni, senza alcuna formalità, copie degli atti relativi agli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali riguardanti questioni attinenti gli obiettivi propri dell'associazione, nonchè le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune; ai predetti rappresentanti viene altresì riconosciuto il diritto di accedere a tutte le informazioni divulgate, semprechè siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite.
 
Altri Articoli:
Art. 42 - Istituzione e Ambito di Attività
Art. 40 - Pubblicità degli Atti Amministrativi, Diritto di Informazione e di Accesso ai Documenti
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