Comuni Italiani Art. 39 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo II - Consultazione dei Cittadini e Referendum
Art. 39 - Referendum Consultivo
1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora vi sia la richiesta del 5% dei cittadini elettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Può essere richiesto congiuntamente dai 4/5 dei Consigli Circoscrizionali, i quali abbiano deliberato rispettivamente di richiedere il Referendum con votazione a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Su proposta del Comitato Promotore, favorevolmente valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in considerazione delle peculiarità dei quesiti referendari, la partecipazione potrà essere estesa, esclusivamente con le modalità e le garanzie stabilite dall'apposito regolamento, ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini non residenti ma comunque domiciliati nel Comune, agli stranieri ed apolidi maggiorenni ivi residenti stabilmente o domiciliati, nonchè ai contribuenti che corrispondano tasse o imposte a beneficio del Comune di Pescara.

5. Formano oggetto di Referendum Consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, escluse quelle che risultano avere contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale, nonchè quelle inerenti:
- revisione dello statuto;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni, regolamenti organizzativi interni dell'ente;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- bilancio preventivo e consuntivo e piani di investimento;
- designazione e nomina dei rappresentanti dell'Ente e comunque questioni riguardanti singole persone.

6. La proposta di Referendum deve contenere la precisa indicazione dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

7. E' istituito un Collegio di Garanti composto dal Difensore Civico, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale, dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati o suo delegato, avente il compito di valutare l'ammissibilità del Referendum e la legittimità dello stesso ai sensi di legge e del presente Statuto.

8. E' ammessa, nel corso dell'anno solare, una sola consultazione referendaria nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati un massimo di tre referendum.

9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

10. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o, comunque, in coincidenza con altre operazioni di voto.

11. E' fatto divieto di proporre analogo referendum consultivo prima che siano trascorsi 4 anni.

12. Nel caso in cui la proposta referendaria risultasse sostanzialmente recepita dall'Amministrazione Comunale prima dello svolgimento del Referendum, non si procederà, previo parere vincolante del Collegio dei garanti, alla effettuazione della consultazione referendaria. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, si procederà alla sospensione della consultazione referendaria, il cui iter sarà riavviato 120 giorni dopo la prima convocazione del nuovo Consiglio.

13. Le modalità di promozione, di ammissibilità, di svolgimento del referendum e le questioni connesse, ivi comprese le modalità operative del Collegio dei Garanti, la fissazione dei termini, le modalità per lo svolgimento delle consultazioni referendarie e la proclamazione dei risultati, dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

14. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale predispone conforme atto deliberativo, da sottoporre all'esame del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

 
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