1. Il Consiglio Comunale nomina i propri Consiglieri membri delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento; i membri esterni di dette Commissioni sono nominati dal Sindaco, con obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva e fatte comunque salve diverse disposizioni legislative o statutarie. Il Sindaco effettua la scelta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico. 2. Il Comune, in conformità ai principi espressi all'art. 1 comma 5 del presente Statuto, al fine di meglio programmare iniziative rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini istituisce la Commissione per le Pari opportunità, avente funzione propositiva nei confronti del Consiglio Comunale e consultiva nei confronti della Giunta. 3. La Commissione di cui al comma precedente disciplinata da apposito regolamento, è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperti di accertata competenza. |