Comuni Italiani Art. 33 - Le Commissioni Comunali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo V - Le Commissioni Comunali
Art. 33 - Le Commissioni Comunali
1. Il Consiglio Comunale nomina i propri Consiglieri membri delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento; i membri esterni di dette Commissioni sono nominati dal Sindaco, con obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva e fatte comunque salve diverse disposizioni legislative o statutarie. Il Sindaco effettua la scelta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilitā, idoneitā e competenza all'espletamento dell'incarico.

2. Il Comune, in conformitā ai principi espressi all'art. 1 comma 5 del presente Statuto, al fine di meglio programmare iniziative rivolte al conseguimento di pari opportunitā tra donne e uomini istituisce la Commissione per le Pari opportunitā, avente funzione propositiva nei confronti del Consiglio Comunale e consultiva nei confronti della Giunta.

3. La Commissione di cui al comma precedente disciplinata da apposito regolamento, č nominata dal Consiglio Comunale ed č composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperti di accertata competenza.

 
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