1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. Può delegare agli Assessori competenti la facoltà di emettere tali ordinanze. 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi ed incombenti pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. 3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi. 4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, chi lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. 6. Il Sindaco informa, per estratto, i Capigruppo Consiliari di tutte le ordinanze e le delibere di interesse generale emesse da lui o dalla Giunta. |