1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, il quale lo sostituirà in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonchè nei casi di sospensione dell'esercizio delle funzioni stesse determinati dalla normativa vigente. 2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore Anziano. 3. In caso di scioglimento del Consiglio per le circostanze di cui all'art. 37 bis Legge 142/90, sino alle elezioni del nuovo Consiglio le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. |