1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo di libere forme associative e del volontariato; la loro partecipazione all'amministrazione locale sarà considerata nei modi e nei limiti stabiliti nel regolamento, in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento nei rapporti con il Comune. 2. Il coinvolgimento al servizio della collettività sia informativo che operativo delle associazioni e dei gruppi di volontariato, sarà espressamente previsto e disciplinato con regolamento in tutti quei settori in cui verrà individuata l'utilità sociale dei fini perseguiti. 3. All'uopo viene istituito un Albo municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale. 4. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destina specifici fondi per oneri connessi all'organizzazione delle attività. 5. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nell'Albo municipale dei soggetti di cui al comma 1, nonchè le modalità per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltrechè ai finanziamenti erogati dal Comune. |