Comuni Italiani Art. 26 - Esercizio delle Funzioni. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 26 - Esercizio delle Funzioni
1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Sindaco o chi lo sostituisce convoca la Giunta e fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco, e può essere convocata anche in via d'urgenza.

4. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano.

5. Le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, sono assegnate all'Assessore più anziano di età.

6. I processi verbali delle adunanze della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. L'Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con diritto di parola su delega del Sindaco ovvero per fatto personale.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Decadenza della Giunta
Art. 25 - Ruolo e Competenze Generali
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