Comuni Italiani Art. 27 - Decadenza della Giunta. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 27 - Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade nel caso di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 comma 2° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, pur rimanendo in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco ai sensi dell'art. 37/bis, comma 1° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

3. Le dimissioni di uno o pił Assessori vanno presentate al Sindaco, che provvede alla loro sostituzione ed alla relativa comunicazione al Consiglio nei termini di cui al precedente art. 24 comma 4.

 
Altri Articoli:
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Art. 26 - Esercizio delle Funzioni
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