1. La Giunta č l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Sindaco, del Consiglio Comunale, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei dirigenti. 2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del suo programma di governo e degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attivitā e svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti dello stesso. 3. La Giunta delibera in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32, lettera m) della legge 8 Giugno 1990 n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. 4. Adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, pena la decadenza. |