Comuni Italiani Art. 24 - Composizione, Nomina e Incarichi. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 24 - Composizione, Nomina e Incarichi
(1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori dallo stesso nominati pari al massimo consentito dalla Legge, e comunque in misura non superiore a dieci, assicurando la presenza di entrambi i sessi.)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori pari a 14, dallo stesso nominati, promuovendo di norma, la presenza in essa di entrambi i sessi. (2).

2. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, il Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, comunica i nominativi degli Assessori e gli incarichi conferiti agli stessi. Le modifiche e le revoche degli incarichi vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale alla prima adunanza utile.

3. I prescelti alla carica di Assessore devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

4. Non può essere nominato Assessore chi abbia concorso come candidato non eletto alle ultime elezioni regionali, provinciali e comunali di Pescara.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al primo Consiglio Comunale utile. In tal caso e negli altri previsti dalla legge di cessazione dalla carica di Assessore o di dimissioni dalla stessa, il Sindaco provvede, entro 30 giorni, alla sostituzione dandone comunicazione al primo Consiglio Comunale utile.

6. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi ed ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore in attuazione del principio della responsabilità politica.

7. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri, nei limiti consentiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.
(2) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
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