Comuni Italiani Art. 17 - Presidente e Vice Presidenti. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Presidente e Vice Presidenti
1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede, anche avvalendosi dei Vice Presidenti;
b) predispone, sentiti i Vice Presidenti, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
c) convoca il Consiglio;
d) attiva e coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
e) fissa la data delle riunioni del Consiglio consultati il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fermo restando quanto sancito dall'art. 16 comma 7;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e proclama la volontą consiliare;
g) ha facoltą, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignitą di ciascun Consigliere;
h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno insorte durante le sedute del Consiglio, secondo quanto stabilito dal regolamento stesso;
i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalla cittadinanza, da sottoporre all'attenzione dei Gruppi Consiliari e del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno ricoperte dal Vice Presidente svolgente funzioni vicarie.

3. L'altro Vice Presidente svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza, con i compiti previsti dal regolamento. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente svolgente funzioni vicarie, esercita le funzioni Presidenziali.

4. In caso di impedimento temporaneo dell'intero Ufficio di Presidenza, le funzioni Presidenziali saranno svolte dal Consigliere Anziano.

5. Salvo quanto previsto dalla legge, al Presidente del Consiglio Comunale č riconosciuta una indennitą di carica pari quella di base percepita dal Vice Sindaco.

(6. Ai Vice Presidenti viene riconosciuto il diritto ad una indennitą di presenza per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza.)(1)

(1) Abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo
Art. 16 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
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