Comuni Italiani Art. 16 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 16 - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la proclamazione degli eletti, la discussione ed il voto sugli indirizzi generali di governo, procede all'elezione, nel proprio interno, dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vice-Presidenti, di cui uno rappresentante della minoranza.

2. All'elezione del Presidente si procede con una prima votazione collegiale a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In caso di esito infruttuoso, si procederà, sempre a scrutinio segreto, con votazione successiva a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, da ripetersi ad oltranza ove si rendesse necessario. Prima dell'inizio della votazione, il Presidente Consigliere Anziano darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal regolamento. Ciascun Consigliere può presentare le candidature.

3. Con successive separate votazioni a scrutinio segreto, da tenersi ai sensi del comma 5° dell'articolo precedente, la maggioranza prima e subito dopo la minoranza, procederanno, a maggioranza assoluta dei votanti, all'elezione dei due Vice-Presidenti. Prima dell'inizio di ciascuna votazione, il Presidente darà comunicazione al Consiglio delle candidature pervenute secondo le modalità e nei termini sanciti dal regolamento. Ciascun Consigliere può presentare le candidature.

4. Con ulteriore votazione plenaria a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, il Consiglio designa quale tra i due Vice Presidenti eletti ai sensi del comma 3 svolgerà stabilmente le funzioni vicarie del Presidente.

5. Il Sindaco, pur partecipando alle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, non è eleggibile ad alcuna carica dello stesso.

6. Il Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza durano in carica l'intero turno amministrativo e sono revocabili, per gravi motivi, con le stesse maggioranze con cui sono stati eletti.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha il compito di:
- predisporre il calendario di attività dello stesso in caso di mancato accordo fra i Capigruppo;
- organizzare l'attività del Consiglio e delle Commissioni;
- pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del regolamento interno, fatta eccezione per quelle insorte durante le sedute del Consiglio Comunale;
- proporre al Consiglio le modifiche o le integrazioni al regolamento interno del Consiglio stesso e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Presidente e Vice Presidenti
Art. 15 - Prerogative e Compiti dei Consiglieri Comunali
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