Comuni Italiani Art. 18 - I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 18 - I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prorogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Al candidato Sindaco non eletto, qualora non aderisca o costituisca Gruppo misto, non sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare, salvo il caso in cui la lista o le liste che lo hanno sostenuto non abbiano più alcuna rappresentanza Consiliare.

2. Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale, ciascun Gruppo comunica formalmente al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco il nome del Capogruppo. In mancanza di comunicazione o in caso di mancato accordo, viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo, secondo il regolamento.

3. In caso di recesso da un Gruppo, per la costituzione di un Gruppo misto occorrono almeno due consiglieri. Due o più consiglieri possono recedere dai Gruppi di appartenenza e costituire un Gruppo consiliare con una nuova denominazione.

4. Uno o più Consiglieri possono recedere dal Gruppo che si richiama alla lista in cui sono stati eletti, per aderire, previa sua accettazione, ad un altro Gruppo presente in Consiglio.

5. Affinchè ogni recesso, adesione e costituzione di nuovo Gruppo sia operante, deve esserne data formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

(6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.) (1)

6. Con il Regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei Gruppi Consiliari. (2)

7. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale: è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e concorre alla programmazione delle riunioni, alla formazione dell'ordine del giorno e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

8. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, nonchè le Commissioni Consiliari

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.
(2) inserito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
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