I. Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale disciplina sia il procedimento di formazione degli atti e dei negozi giuridici afferenti l'attività amministrativa dell'Ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari. II. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o su interessi collettivi o diffusi, prevede l'intervento partecipativo degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento. III. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti relativi al procedimento e la presentazione di memorie scritte contenenti valutazioni, considerazioni e proposte, che siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso. IV. Il Comune tenuto a dare notizia dell'avviso del procedimento ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, mediante comunicazione, nella quale devono essere indicati l'ufficio, il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità per prendere visione degli atti. V. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa. L'informazione e, comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, ambiente e ogni altra opera di pubblico interesse, nonchè in ordine ad ogni proposta di mutamento riguardante gli indirizzi e la gestione dei servizi di interesse comunale. |