Comuni Italiani Articolo 61 - Promozione degli Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo III - Organi Istituzionali del Comune
Capo V - Partecipazione Popolare
Articolo 61 - Promozione degli Organismi di Partecipazione
I. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica locale, rappresentativi delle categorie produttive, delle associazioni culturali, delle forze economiche e sociali.

II. In particolare, il Comune di Avellino promuove la costituzione delle seguenti consulte democratiche, disciplinandone con apposito regolamento la composizione:
- Consulta degli Ordini, Collegi ed associazioni professionali;
- Consulta delle associazioni sindacali, imprenditoriali ed economiche, delle categorie produttive, dei comitati dei consumatori ed utenti;
- Consulta delle comunitą di volontariato e dei gruppi assistenziali religiosi ed umanitari;
- Consulta delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e delle fondazioni culturali e scientifiche;
- Consulta dei gruppi e clubs sportivi, turistici e del tempo libero;
- Consulta giovanile e delle associazioni studentesche;
- Consulta degli anziani e dei pensionati;
- Consulta del libero associazionismo con finalitą sociali;
- Consulta per la salvaguardia dell'ambiente;
- Consulta dei beni storici, architettonici ed archivistici;
- Consulta per i portatori di handicaps.

III. Le consulte di settore concretizzano la rappresentanza delle associazioni, organizzazioni e delle altre forme di aggregazione sociale, nonchč dei singoli cittadini, che, localmente, sono impegnate in determinati campi di attivitą di interesse collettivo. Esse sono lo strumento di collegamento fra la societą civile organizzata e gli organi di governo locale.

IV. Gli organismi di partecipazione sono chiamati, secondo le specifiche competenze, ad esprimere pareri sulle questioni di rilevante interesse generale, quali la pianificazione urbanistica,i piani socio-economici, la programmazione ed i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, le attivitą produttive, professionali ed artistiche , i campi giochi e il verde pubblico, i beni demaniali, i piani territoriali paesistici. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento, o, nei casi di urgenza, dall'Amministrazione. Gli organismi di partecipazione possono anche presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari. Il Sindaco o gli Assessori competenti devono fornire risposta scritta in tempi brevi.

 
Altri Articoli:
Articolo 62 - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Articolo 60 - Valorizzazione delle Libere Forme Associative
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