I.Il Comune valorizza le libere forme associative ed ogni forma di aggregazione sociale, o di gruppo, con o senza personalità giuridica, privilegiando, fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, di protezione degli animali e del patrimonio culturale ed artistico. II. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può avvenire mediante concreti aiuti finanziari, ausili organizzativi e strutturali, idonee forme di incentivazione, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento. I rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni. III. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere. IV. Le forme associative, organizzate su base locale, devono essere rappresentative di interessi cittadini. V. Il Comune può istituire un Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio comunale. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono stabiliti nell'apposito regolamento. |