I. Al fine di evitare controversie, e senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate. II. Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esercizio, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. III. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. |