1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 2. Il regolamento di cui al III° comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità dì intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta dall'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 4. Se il termine previsto dal comma III° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione. |