1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 8 (otto) giorni dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dello aspetto sollevato. 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 2. Il regolamento di cui al III° comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità dì intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta dall'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. 4. Se il termine previsto dal comma III° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il Sindaco è comunque tenuto a porre la petiz1one all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 5. La procedura sì chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione. |