1. Il 10% (dieci per cento) del corpo elettorale, alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 (venti) giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria. 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della proposta. 3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può iungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. |