1.Non sono compatibili con la carica di difensore Civico: A) Coloro per i quali sussiste: a) una delle cause di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale previste dalla Legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni;B) Coloro che: b) ricoprono una carica pubblica elettiva; c) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale; C) Coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende consorzi ed enti dallo stesso dipendenti, si trovano in una delle seguenti posizioni: a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato; b) esercitano le funzioni di revisore dei conti; c) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni con i servizi pubblici comunali. 2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. 3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La procedura di revoca deve salvaguardare la garanzia del contraddittorio a seguito di disciplina prevista dal regolamento. 4. La cessazione dalla carica di Difensore Civico può avvenire anche a seguito di sue dimissioni 5. La carica di Difensore Civico è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altra Amministrazione Pubblica. |