Comuni Italiani Art. 91 - Elezione. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo VI - Il Difensore Civico
Art. 91 - Elezione
1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima convocazione(stante l'attuale composizione la maggioranza dei 2/3 viene fissata in 21 voti). Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato i sedici voti.

2. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell' adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.

3-. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Egli non è immediatamente rieleggibile

4. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.

 
Altri Articoli:
Art. 92 - Funzioni
Art. 90 - Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni
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