Comuni Italiani Art. 89 - Requisiti. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo VI - Il Difensore Civico
Art. 89 - Requisiti
1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere eletto tra persone in possesso del seguente requisito:
a) laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame di stato per l'ammissione all'esercizio della professione; Non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali anche in altri Comuni.

2. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le proposte di candidature all'ufficio di Difensore civico:
a) dal Sindaco;
b) dai Capigruppo consiliari;
c) dai Consiglieri comunali e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali; d) da singoli o più cittadini informati attraverso avviso pubblico.

3. Le proposte di candidature devono essere presentate alla Segreteria generale almeno 24 ore prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le proposte devono essere accompagnate dalla domanda dell'interessato all'elezione, corredata da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum professionale del candidato.

 
Altri Articoli:
Art. 90 - Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni
Art. 88 - Istruzione e Ruolo
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