Art. 63 - La Programmazione di Bilancio. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo VI - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità Capo I - La Programmazione Finanziaria
Art. 63 - La Programmazione di Bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali documenti di programmazione sono corredati dal P.E.G. adottato dalla Giunta Comunale.
2. Il bilancio di previsione per gli anni successivi, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre o entro la data prevista dalla legge.
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.