1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma annuale e triennale delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare. 2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi. 3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione. |