1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'adozione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma. 3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso che l'accordo di programma non comporti variazioni degli strumenti urbanistici e sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. 6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge. |