1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia o Città Metropolitana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti: a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati; b) lo Statuto del Consorzio;2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche. 5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente è prevista dallo Statuto del Consorzio. 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto. |